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Studio Legale Udine
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28/09/2010
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Diritto dell'Ambiente
28/09/2010
RUMORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Non costituisce reato neppure se superati i limiti
La Corte di cassazione ha recentemente chiarito che in relazione al rumore provocato nell'esercizio di una attivita' produttiva, non è configurabile la violazione dell'art. 659, comma 1, c.p., ma si resta, anche in caso di attitudine dei rumori stessi a ledere la quiete e tranquillità pubblica, nell'ambito della fattispecie del comma 2 del citato art. 659, essendo tale bene giuridico protetto da entrambe le disposizioni della norma. La fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 659 c.p., peraltro, per il principio di specialita dettato dall'art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 689, non può trovare applicazione, di fronte alla configurazione dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma 2, l. 26 ottobre 1995 n. 447, qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle norme vigenti in materia. Cassazione penale , sez. I, 02 dicembre 2009, n. 49333